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Condizioni
generali.

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§ 1 Ambito di applicazione


Le seguenti condizioni si applicano tra REFA: Suisse Group (International Process & Industrieconsult AG) e il suo committente per tutti gli incarichi relativi ad attività di consulenza e organizzazione nonché a servizi analoghi, salvo diverso accordo scritto.

§ 2 Oggetto del contratto

  1. Oggetto del contratto è il servizio concordato (attività), che viene eseguito da collaboratori qualificati della REFA: Suisse Group, nel rispetto dei principi di buona prassi professionale, entro il periodo concordato. La selezione del collaboratore incaricato è riservata alla REFA: Suisse Group e avviene in consultazione con il committente.
  2. REFA: Suisse Group è autorizzata ad avvalersi di consulenti esterni ed enti specializzati per l’esecuzione dell’incarico.

§ 3 Portata della prestazione

L’oggetto dell’incarico, il metodo operativo e il tipo di documentazione da fornire sono regolati negli accordi scritti tra le parti contraenti. Qualsiasi modifica, integrazione o estensione dell’oggetto, del metodo operativo o dei documenti da fornire deve essere concordata per iscritto.

§ 4 Obblighi della REFA: Suisse Group

  1. REFA: Suisse Group è tenuta a trattare in modo riservato le informazioni relative a segreti aziendali e commerciali del committente e, su richiesta, a far firmare ai propri collaboratori un’apposita dichiarazione di riservatezza.
  2. REFA: Suisse Group può consegnare rapporti, documenti, perizie e altri risultati scritti a terzi solo previo consenso del committente.
  3. REFA: Suisse Group è autorizzata a trattare i dati personali a lei affidati, oppure a farli trattare da terzi, nell’ambito della finalità dell’incarico.

§ 5 Obblighi di collaborazione del committente

  1. L’attuazione dell’incarico e in particolare l’erogazione del servizio da parte di REFA: Suisse Group richiede una stretta collaborazione da parte del committente, la quale rappresenta un obbligo essenziale del contratto. Il committente deve fornire gratuitamente tutte le condizioni necessarie nel proprio ambito aziendale per l’esecuzione corretta dell’incarico. Ciò include, tra l’altro, la disponibilità di locali di lavoro per i collaboratori della REFA: Suisse Group, compresi tutti gli strumenti di lavoro necessari e l’infrastruttura (ad esempio, sistemi informatici, mezzi di telecomunicazione come telefono, fax e accesso a Internet), nonché tutte le informazioni e la documentazione richieste con i relativi referenti.
  2. Il committente nomina inoltre una persona di contatto che sia disponibile ai collaboratori della REFA: Suisse Group durante l’orario di lavoro concordato; tale persona è autorizzata a prendere decisioni intermedie necessarie per la prosecuzione dell’incarico.
  3. La persona di contatto designata fornisce in qualsiasi momento ai collaboratori di REFA: Suisse Group l’accesso alle informazioni necessarie e li rifornisce tempestivamente di tutti i documenti richiesti, informandoli su tutti gli eventi e le circostanze rilevanti per l’esecuzione dell’incarico, anche qualora tali informazioni emergano nel corso dell’attività.
  4. Su richiesta della REFA: Suisse Group, il committente deve confermare per iscritto, in una dichiarazione redatta dalla REFA: Suisse Group, la completezza dei documenti e delle informazioni fornite.
  5. Il committente garantisce che i rapporti, i piani organizzativi, i progetti, i disegni, gli elenchi e i calcoli elaborati dalla REFA: Suisse Group siano utilizzati esclusivamente per scopi interni. Eventuali diritti d’autore o marchi derivanti dai risultati del lavoro restano di proprietà della REFA: Suisse Group.
  6. Se il committente non adempie correttamente ai propri obblighi di collaborazione, le conseguenze (come prestazioni supplementari o ritardi) saranno a suo carico. REFA: Suisse Group può addebitare il tempo supplementare impiegato.
  7. Tutti gli obblighi di collaborazione qui elencati sono obblighi principali essenziali del committente.

§ 6 Ritardo nell’accettazione

  1. Se il committente o terzi da lui incaricati ritardano nell’accettazione dei servizi oppure omettono o ritardano i propri obblighi di collaborazione ai sensi del § 5, REFA: Suisse Group ha diritto a richiedere il compenso concordato per i servizi non resi a causa di ciò ed è autorizzata a risolvere il contratto con effetto immediato.
  2. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano anche se la collaborazione del committente o dei terzi da lui incaricati risulta inadeguata in termini di qualità o quantità. REFA: Suisse Group non risponde in alcun caso dei danni causati da tali carenze di collaborazione; inoltre, non vi è alcun diritto a una correzione di difetti.
  3. Restano impregiudicati i diritti della REFA: Suisse Group al rimborso delle spese aggiuntive sostenute.

§ 7 Responsabilità e risarcimento danni

La responsabilità della REFA: Suisse Group è limitata a 25.000 euro, indipendentemente dalla causa giuridica. Non è responsabile per lucro cessante, risparmi non realizzati, spese inutili, danni da rivendicazioni di terzi o altri danni indiretti o consequenziali, né per la perdita di dati registrati. Le limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di:
– assenza di caratteristiche garantite,
– occultamento doloso di difetti,
– violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali),
– dolo o colpa grave,
– colpa lieve con lesioni a vita, corpo o salute.

§ 8 Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che rendano significativamente più difficile o impossibile l’adempimento delle prestazioni autorizzano la REFA: Suisse Group a sospendere l’esecuzione per la durata dell’impedimento e per un periodo ragionevole di ripresa. Sono equiparati alla forza maggiore scioperi, serrate e situazioni simili, nella misura in cui siano imprevedibili, gravi e non imputabili. REFA: Suisse Group informa tempestivamente il committente dell’evento.
Il verificarsi di circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle parti, in particolare tutti i casi di forza maggiore (eventi esterni non controllabili che non potevano essere evitati con diligenza ragionevole), autorizzano REFA: Suisse Group alla risoluzione straordinaria del contratto o alla cancellazione totale o parziale dello stesso, senza che il cliente possa rivendicare risarcimenti. Esempi: disastri naturali, epidemie e pandemie, terremoti, incendi, inondazioni, sommosse, regolamenti o decisioni statali, o eventi analoghi o non analoghi considerati forza maggiore.

§ 9 Difetti qualitativi della prestazione

  1. Se la prestazione non è conforme al contratto per colpa della REFA: Suisse Group, quest’ultima è obbligata a ripristinarla senza costi aggiuntivi entro un termine ragionevole. Ciò presuppone una contestazione scritta e immediata da parte del committente, entro e non oltre 2 settimane dalla conoscenza o da quando avrebbe potuto venirne a conoscenza senza colpa grave. Se la prestazione non viene corretta entro il termine di proroga fissato, il committente può risolvere il contratto senza preavviso.
  2. In tal caso, la REFA: Suisse Group ha diritto al compenso per i servizi resi fino alla risoluzione. Il compenso non è dovuto solo se il committente dimostra, entro 2 settimane dalla risoluzione, che tali prestazioni non hanno utilità né interesse. Il diritto di risoluzione straordinaria rimane invariato. Ulteriori richieste sono escluse, salvo in caso di dolo, colpa grave o danni a vita, corpo o salute.

§ 10 Prescrizione

Le richieste di risarcimento si prescrivono entro un anno dalla conoscenza delle circostanze che le giustificano, o da quando il cliente avrebbe dovuto venirne a conoscenza senza colpa grave, e comunque entro cinque anni dalla prestazione. In caso di dolo, si applicano le disposizioni legali.

§ 11 Durata del contratto e recesso

Il contratto termina alla scadenza del periodo concordato. Eventuali clausole diverse in merito al recesso devono essere stipulate per iscritto. Il diritto di recesso straordinario non è pregiudicato.

§ 12 Obblighi di lealtà

  1. Il committente e REFA: Suisse Group si impegnano alla reciproca lealtà. È vietata l’assunzione o altro impiego di dipendenti o ex dipendenti coinvolti nell’esecuzione dell’incarico per un periodo di 12 mesi dopo la fine della collaborazione.
  2. Il committente è tenuto a informare REFA: Suisse Group tempestivamente di eventuali intenzioni di dimissione o cambiamento da parte dei collaboratori impiegati nel progetto. In caso di violazione dolosa o colposa, il committente deve corrispondere una penale pari al 10 % dell’importo contrattuale.

§ 13 Compensi, spese accessorie, scadenze

  1. I dettagli del compenso sono specificati nell’offerta o nel contratto individuale.
  2. Il compenso si basa sul tempo effettivamente impiegato (onorario a tempo), salvo diverso accordo.
  3. Se non diversamente specificato, le spese di viaggio, diarie e alloggio sono fatturate separatamente secondo i costi effettivi. I costi documentati per i trasporti pubblici devono essere rimborsati. Per i tempi di viaggio si applica una tariffa forfettaria.
  4. I compensi concordati al momento dell’assegnazione dell’incarico sono validi per un anno, salvo diverso accordo.
  5. Le scadenze di pagamento devono essere concordate separatamente. Tutte le fatture sono da saldare entro 10 giorni dalla data di emissione senza sconti.
  6. I compensi e gli importi fatturati si intendono al netto dell’IVA vigente.
  7. REFA: Suisse Group può richiedere anticipi e sospendere la consegna dei servizi fino al pagamento completo. Se ci sono più committenti, essi sono responsabili in solido.
  8. La compensazione con crediti della REFA: Suisse Group è ammessa solo in presenza di crediti incontestati o legalmente accertati.

§ 14 Conservazione e restituzione dei documenti

  1. REFA: Suisse Group conserva a sua discrezione i documenti rilevanti ricevuti o elaborati nell’ambito dell’incarico, nonché la corrispondenza relativa.
  2. Dopo il pagamento delle somme dovute, REFA: Suisse Group deve restituire, su richiesta del committente, tutti i documenti ricevuti da o per il cliente. Sono esclusi i documenti già in possesso del cliente o la corrispondenza tra le parti. REFA: Suisse Group può trattenere copie dei documenti restituiti.

§ 15 Forma scritta, legge applicabile, foro competente

Le modifiche e integrazioni sono valide solo se effettuate per iscritto. Le condizioni generali del cliente non si applicano. Si applica esclusivamente il diritto tedesco; è espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale. Foro esclusivo e luogo di adempimento è Monaco di Baviera.

§ 16 Clausola salvatoria

Se una disposizione è invalida, la validità delle restanti non ne è compromessa. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una che si avvicini il più possibile al suo scopo economico.

REFA: Suisse Group, aprile 2025