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Condizioni
generali.

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§ 1 Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni si applicano tra la REFA International e il suo cliente per tutti gli ordini di attività di consulenza e organizzazione e servizi simili, se non diversamente concordato per iscritto.


§ 2 Oggetto

  1. L’oggetto del contratto è il servizio concordato (attività), che viene eseguito secondo i principi della corretta pratica professionale da dipendenti qualificati della REFA International nel periodo di tempo concordato. La REFA International si riserva la scelta del dipendente che fornisce il servizio e si svolge in accordo con il cliente.
  2. La REFA International ha il diritto di ricorrere a consulenti esterni competenti e istituzioni come collaboratori per l'esecuzione dell'ordine.


§ 3 Volume dei servizi

Il tipo di incarico, la procedura e la natura dei documenti di lavoro da fornire sono stabiliti negli accordi scritti tra le parti contraenti. Modifiche, supplementi o estensioni del tipo di incarico, della procedura e della tipologia dei documenti di lavoro richiedono un accordo speciale scritto.


§ 4 Obblighi della REFA International

  1. La REFA International è obbligata a trattare in modo confidenziale le informazioni sui segreti aziendali e commerciali del cliente e a far firmare ai suoi dipendenti, su richiesta, una dichiarazione di obbligo corrispondente.
  2. REFA International può consegnare a terzi rapporti, documenti, referti e altre dichiarazioni scritte e risultati delle sue attività esclusivamente con il consenso del cliente.
  3. La REFA International è autorizzata a trattare i dati personali che le sono stati affidati nell’ambito della finalità dell'ordine o a farli trattare da terzi.


§ 5 Obblighi di cooperazione del cliente

  1. La realizzazione della relazione d’affari concordata e soprattutto del servizio che deve essere fornito dalla REFA International richiede la stretta collaborazione del cliente come obbligo contrattuale essenziale. In particolare, il cliente deve creare a titolo gratuito le condizioni nell’area della sua attività che sono necessarie per la corretta esecuzione dell'ordine. Queste condizioni includono, tra l’altro, che il cliente metta a disposizione locali di lavoro per i dipendenti della REFA International, compresi tutti gli strumenti di lavoro necessari e l’infrastruttura associata (per esempio sistema EED, sistemi di telecomunicazione compresi telefono, fax e accesso a internet) così come tutte le informazioni e i documenti necessari, menzionando le persone di contatto pertinenti.
  2. Il cliente deve inoltre nominare una persona di contatto che deve essere a disposizione dei dipendenti della REFA International durante l’orario di lavoro concordato; la persona di contatto è autorizzato a rilasciare dichiarazioni che sono necessarie come decisione provvisoria per il proseguimento dell'ordine.
  3. La persona di contatto da nominarsi dal cliente permette ai dipendenti della REFA International in ogni momento l’accesso alle informazioni necessarie per la loro attività, deve fornire loro in tempo utile tutti i documenti necessari e deve informare la REFA International di tutti i processi e circostanze che possono essere importanti per l'esecuzione dell'ordine. Questo si applica anche per documenti, processi e circostanze di cui si viene a conoscenza solo durante l’attività della REFA International.
  4. Su richiesta della REFA International, il cliente deve confermare la completezza dei documenti presentati e delle informazioni e dichiarazioni fornite in una dichiarazione scritta formulata dalla REFA International.
  5. Il cliente deve garantire che i rapporti, gli organigrammi, le bozze, i disegni, le liste e i calcoli creati dalla REFA International nell’ambito dell’ordine saranno utilizzati esclusivamente per i suoi propri scopi. Per quanto siano derivati diritti d’autore o di protezione di marchi sui risultati del lavoro della REFA International, questi rimangono alla REFA International.
  6. Se il cliente non rispetta uno dei suoi obblighi di cooperazione come concordato, le conseguenze che ne derivano, come prestazioni aggiuntive e ritardi, sono a carico del cliente. La REFA International ha il diritto di fatturare al cliente le spese supplementari incorse.
  7. Tutti gli obblighi di cooperazione qui menzionati sono obblighi principali essenziali del cliente e vengono concordati come tali.


§ 6 Mora nell’accettazione

  1. Se il cliente o terzi da lui incaricati cadono in mora con l’accettazione dei servizi o se il cliente omette o ritarda un obbligo di collaborazione ai sensi dell’art. 5 par. 1 o altri, la REFA International può esigere la remunerazione concordata per i servizi non eseguiti in conseguenza e ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso.
  2. La REFA International può far valere i diritti di cui al par. 1 soprattutto se la cooperazione del cliente e/o di terzi da lui incaricati è influente nell’esecuzione di un ordine e questa cooperazione non viene fornita da persone idonee in modo adeguato al tipo e alla portata dell'ordine. La REFA International non è responsabile in nessun caso di danni relativi alla fornitura di servizi di cooperazione da parte del cliente e/o di terzi incaricati da lui; anche a questo proposito non sussiste alcun diritto di eliminazione dei difetti nei confronti della REFA International.
  3. I diritti della REFA International per il risarcimento delle spese supplementari incorse restano impregiudicati.


§ 7 Responsabilità e risarcimento dei danni

La responsabilità della REFA International è limitata a 25.000 euro, indipendentemente dal motivo legale. REFA International non è responsabile per le perdite di guadagno, i risparmi mancati, il rimborso di spese perse, i danni derivanti da pretese di terzi e altri danni indiretti e conseguenti o per i dati registrati. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità suddette non valgono per i danni derivati dalla mancanza di una caratteristica garantita, dalla reticenza dolosa di difetti o dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali) che mettono in pericolo lo scopo del contratto, o per i danni causati dalla REFA International o dai suoi ausiliari intenzionalmente o per colpa grave o per negligenza lieve che hanno comportato danni dalle lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.


§ 8 Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che rendono notevolmente più difficile o impossibile l’esecuzione dei servizi da parte della REFA International la autorizzano a posticipare l’adempimento dei propri obblighi per la durata dell’impedimento per un tempo di avvio ragionevole. Scioperi, serrate e circostanze simili sono considerati equivalenti alla forza maggiore per quanto siano imprevedibili, gravi e non imputabili al contraente. REFA International informa immediatamente il cliente del verificarsi di una tale circostanza.

Il verificarsi di circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle parti, in particolare tutti i casi di forza maggiore come evento esterno che non può essere controllato da nessuna delle parti e che non poteva essere prevenuto da nessuno nell’ambito di una ragionevole diligenza, autorizza la REFA International a risolvere straordinariamente il contratto o a stornare l’ordine in tutto o in parte, senza che il cliente possa far derivare alcun diritto a rimborso delle spese o risarcimento dei danni. Gli eventi di “Force Majeure” ai sensi di questa disposizione sono soprattutto atti di forza maggiore, epidemie e pandemie, terremoti, incendi, inondazioni, rivolte, regolamenti governativi, provvedimenti o altre misure o qualsiasi altro evento di natura simile o dissimile che si possa qualificare come una circostanza imprevedibile o indipendente dalla volontà delle parti.


§ 9 Disfunzioni qualitative dell’esecuzione del servizio

  1. Se il servizio non viene fornito in conformità al contratto e se la REFA International ne è responsabile, è obbligata a fornire il servizio in conformità al contratto entro un termine ragionevole senza spese supplementari per il cliente. Prerequisito è un reclamo da parte del cliente che deve essere effettuato immediatamente e per iscritto. Il reclamo va presentato al più tardi entro 2 settimane dalla conoscenza o dal momento in cui il cliente avrebbe dovuto venirne a conoscenza senza colpa grave. Se la prestazione del servizio in conformità al contratto non ha successo in parti essenziali per motivi di cui REFA International è responsabile entro una proroga ragionevole del termine fissata dal cliente per iscritto, il cliente ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso.
  2. In questo caso, la REFA International ha diritto al compenso per i servizi forniti sulla base del contratto fino all'entrata in vigore della risoluzione. Si rinuncia al compenso solo per quei servizi per i quali il cliente dimostra entro due settimane dalla risoluzione che non sono utili o interessanti per lui. Il diritto alla risoluzione straordinaria rimane inalterato. Si esclude qualsiasi ulteriore diritto del cliente a causa di disfunzione qualitativa dell’esecuzione del servizio. Questa esclusione non si applica in caso di dolo o colpa grave o in caso di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.


§ 10 Prescrizione

I diritti di far valere una responsabilità cadono in prescrizione entro un anno dalla conoscenza delle circostanze che hanno costituito la rivendicazione, o dal momento in cui il cliente avrebbe dovuto venirne a conoscenza senza colpa grave, ma al più tardi cinque anni dopo la fornitura dei servizi. Il termine di prescrizione in caso di responsabilità per dolo è regolato dalle disposizioni di legge.


§ 11 Durata del contratto e risoluzione


Il contratto termina con la scadenza del periodo concordato. Una clausola di rescissione divergente richiede un accordo scritto. Il diritto alla risoluzione straordinaria rimane inalterato.


§ 12 Obblighi di fedeltà

  1. Il cliente e la REFA International si impegnano alla lealtà reciproca. In particolare, l’assunzione o altro impiego di dipendenti o ex dipendenti che hanno lavorato in relazione all’esecuzione dell’ordine deve essere proibito prima della scadenza di 12 mesi dopo la fine della cooperazione.
  2. Il cliente si impegna ad informare immediatamente la REFA International di qualsiasi intenzione di licenziare o sostituire in altro modo uno o più dipendenti della REFA International impiegati per l’esecuzione del contratto di cui viene a conoscenza. In caso di violazioni intenzionali o negligenti di questo obbligo, il cliente è tenuto a pagare alla REFA International una penale pari al 10% dell'importo dell'ordine.


§ 13 Onorari, spese accessorie, Scadenze

  1. I dettagli della remunerazione sono generalmente specificati nella rispettiva offerta o nell’ordine individuale.
  2. La remunerazione per i servizi della REFA International o dei suoi dipendenti viene calcolata in base al tempo impiegato dalla REFA International e dai suoi dipendenti per la loro attività (onorario orario), salvo disposizioni speciali contrarie.
  3. Se non diversamente specificato nell'offerta o nel contratto individuale, le spese di viaggio, l'indennità giornaliera e l'indennità di alloggio devono essere fatturate separatamente o indicate separatamente nella fattura. La liquidazione delle spese di viaggio si basa sulla spesa effettiva. Le spese sostenute e documentate per l’uso dei trasporti pubblici devono essere rimborsate alla REFA International. Per i tempi di viaggio deve essere concordato un tasso forfettario .
  4. Il periodo di validità delle tariffe concordate al momento dell’ordinazione è limitato a un anno, se non diversamente concordato.
  5. Le date di scadenza devono essere concordate separatamente. Tutte le fatture vanno pagate immediatamente e senza detrazioni entro 10 giorni dalla data della fattura.
  6. Gli onorari e gli altri importi fatturati (ad esempio spese di comunicazione, spese di viaggio, spese diarie, spese accessorie, ecc. sono soggetti all’IVA legale.
  7. REFA International può esigere anticipi ragionevoli sulla remunerazione e il rimborso delle spese e assoggettare la fornitura dei suoi servizi alla piena soddisfazione delle sue rivendicazioni. Più clienti si ripartono la responsabilità come debitori in solido.
  8. Una compensazione con i crediti della REFA International per compensi e rimborso delle spese è ammessa solo in caso di crediti incontestati o accertati in maniera legalmente valida.


§ 14 Conservazione e rilascio di documenti

  1. REFA International conserva, a sua discrezione, i documenti essenziali che le sono stati consegnati in relazione all’esecuzione di un ordine e preparati da lei stessa, così come la corrispondenza condotta sull’ordine.
  2. Dopo aver soddisfatto le sue rivendicazioni derivanti dall’ordine, la REFA International deve, su richiesta del cliente, restituire tutti i documenti che ha ricevuto da o per il cliente in occasione delle sue attività per l'ordine. Tuttavia, questo non si applica alla corrispondenza tra la REFA International e il suo cliente e ai documenti che questo possiede già in originale o in copia. REFA International può fare e ritenere copie dei documenti che restituisce al cliente.


§ 15 Forma scritta, ordinamento giuridico, foro

Modifiche e supplementi devono essere effettuati per iscritto per essere efficaci. Condizioni contrattuali contrastanti del cliente non sono applicabili. Il presente contratto viene regolato esclusivamente dal diritto tedesco; l’applicazione del diritto di vendita uniforme delle Nazioni Unite (Convenzione delle Nazione Unite sulla vendita internazionale di beni) viene espressamente esclusa. Il luogo dell’adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e il foro esclusivo è Monaco di Baviera.


§ 16 Clausola di invalidità e nullità parziale

Se singole disposizioni sono inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. Le parti coopereranno per sostituire le disposizioni non efficaci con disposizioni che corrispondano il più possibile alle disposizioni non efficaci.
 

REFA International, marzo 2021